Il certificato di agibilità

La problematica del certificato di agibilità deve essere affrontata sin dall’inizio della contrattazione dal personale esperto e professionale, al fine di evitare controversie al momento del rogito.

La funzione del certificato di agibilità è “attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo la normativa vigente”.

Quando va richiesto:

Il certificato di agibilità, secondo l’art.24 del DPR 380/2001, deve obbligatoriamente essere presentato nei seguenti:

a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

Pertanto a partire dal 30/06/2003, data di entrata in vigore del T.U. sull’edilizia, il certificato di agibilità deve essere richiesto dal venditore e consegnato all’acquirente solo per i nuovi edifici ossia quelli costruiti successivamente al 30/06/2003, o per quelli già esistenti per i quali siano stati eseguiti interventi edilizi, interventi indicati nelle lettere b) e c) del 2° comma dell’art. 24.

Non sussiste invece nessun obbligo di richiedere e consegnare il certificato di agibilità per le vecchie costruzioni che non siano state oggetto di interventi successivamente all’entrata in vigore del DPR 380/2001 a meno che questo non sia stato rilasciato secondo previgenti normative.

Se dovete vendere o acquistare un immobile mancante del certificato di agibilità, in quanto dovuto per costruzione o lavori successivi al 2003, non vi disperate, molto probabilmente il problema è solo di tipo “amministrativo” e un nostro esperto potrà espletare tutte le pratiche per portarvi in competa sicurezza al rogito di vendita.

Diverso è se ne è stato negato il rilascio, perché l’immobile è stato costruito senza le caratteristiche necessarie per il rilascio del certificato, un’ipotesi altamente improbabile, dato che ogni immobile deve seguire le prescrizioni dei relativi permessi di costruire rilasciati.

Pertanto, se prima è stata verificata ed assodata la regolarità urbanistica, e il rispetto di tutte le prescrizioni dei permessi rilasciati, il certificato di agibilità ne è solo una logica conseguenza. In questo caso andrà solo fatta la pratica di richiesta o semplicemente ritirarlo (qualora sia stato già richiesto ma mai ritirato). 

Pertanto, sia che dovete acquistare che vendere sarà nostra cura verificare tutta la documentazione esistente o da produrre.

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